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D. 18/08/1934 n. 5261Art. 46bis. - Ambienti non destinati ad abitazione Agli edifici o ai locali, esclusi quelli disciplinati dal precedente art. 39, aventi destinazione d'uso diversa da abitazione ma che prevedano sosta di persone (ad esempio uffici, alberghi, ecc.) si applicano, oltre tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento che non siano in contrasto con la specifica destinazione d'uso prevista, anche le disposizioni di cui ai precedenti articoli n. 40, lettere e), f), g); n. 41, lettera b) e n. 42. lettera a). CAPO III Scale e muri d'ambito Art. 47. - Scale I vani scala possono essere realizzati anche privi di illuminazione naturale diretta, purché sia assicurata una idonea ventilazione naturale o meccanica centralizzata. Le scale aperte e non coperte, che siano aggiunte a quelle normali, non sono considerate agli effetti del computo dell'area occupata dal- l'edificio. Parimenti non vengono considerate, agli effetti del computo dell'area occupata, le gabbie aperte degli ascensori e montacarichi. Art. 48. - Muri d'ambito I muri d'ambito delle case di abitazione debbono avere spessore tale, se- condo il materiale impiegato e il sistema di costruzione, da proteggere sufficientemente i locali dalle variazioni atmosferiche esterne, a giudizio dell'Ufficio tecnico e d'igiene. TITOLO IV Norme relative alle opere esterne dei fabbricati Art. 49. - Estetica degli edifici Le fronti delle case e degli edifici in genere, prospettanti su vie o spiazzi pubblici o comunque da queste visibili, debbono, con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edilizio, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee, quanto ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione ed alle tinte. I muri divisori, tanto nelle fabbriche esistenti quanto nelle nuove, esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono essere decorati e sistemati in modo che sia resa visibile, attraverso cancellate od occhiali, la vegetazione interna. Il Sindaco, in applicazione dell'art. 1 delle Norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del PR e di ampliamento approvato con R.D. 6 luglio 1931 n. 981, convertito in Legge 24 marzo 1932 n. 355, ha facoltà in sede di disamina preliminare dei progetti, di prescrivere linee architettoniche e forme di decorazioni analoghe - per quanto possibile - a quelle di edifici circostanti ovvero armonizzanti con esse, e di stabilire limitazioni e direttive intese ad ottenere un determinato inquadramento urbanistico per le costruzioni prospettanti su importanti vie o piazze, con particolare riguardo agli edifici da fabbricare sullo sfondo delle vie, per i quali deve essere tenuto conto della necessità di assicurare armoniche prospettive. Art. 50. - Aggetti o sporgenze dei fabbricati Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico e d'uso pubblico, sono vietati: a) aggetti e sporgenze superiori a 15 cm dall'allineamento stradale, sino al l'altezza di 2,20 m dal piano del marciapiede; b) porte e gelosie o persiane che si aprano all'esterno ad una altezza inferiore a 2,20 m dal piano stradale se la strada è con marciapiede e di 4,50 m se la strada è senza marciapiede; c) ripari o spalliere sul muro di parapetto nelle terrazze che non siano deco- rose. Art. 51. - Balconi I balconi non possono collocarsi ad altezza minore di 3,20 m, sopra il piano del marciapiede e non debbono oltrepassare il limite di 50 cm dal ciglio del marciapiede verso l'interno. Ove non esista il marciapiede, l'altezza non potrà essere minore di 4,50 m dal piano stradale. I balconi coperti e circondati da pareti (bow-windows), semplici o multipli, possono essere permessi quando non si oppongano ragioni di estetica o di igiene. Per i balconi coperti debbono osservarsi le stesse altezze prescritte per i balconi, con l'avvertenza che l'altezza di 4,50 m va misurata in corrispondenza del punto più basso del loro profilo. Tanto i balconi quanto i bow-windows non debbono sporgere dal filo di fabbricazione più del decimo della larghezza della via e, di regola, non oltrepassare la sporgenza di 1,40 m. Nella zona di distacco minimo, l'estensione dei balconi non potrà superare il 75% della lunghezza della facciata. 1. Costruzioni in aggetto sul fronte stradale. Sono ammesse solamente sulle strade, sia pubbliche che private, aventi una larghezza non inferiore a 16 m. L'aggetto non potrà essere spiccato ad altezza inferiore a 4,50 m dal piano stradale, con avvertenza che tale altezza va misurata in corrispondenza del punto più basso dell'aggetto stesso (e cioè dove la strada si trova a quota più elevata). La sporgenza massima dell'aggetto non dovrà essere superiore a 1/20 della sezione stradale ed in ogni caso a 1,40 m. La lunghezza della fronte della costruzione in aggetto non dovrà superare nel suo complesso la metà della fronte a filo stradale dell'edificio (agli effetti di tale misura non dovrà considerarsi come fronte utile quella determinata da eventuali costruzioni accessorie ad un sol piano a filo stradale che sorgesse in prosecuzione dell'edificio principale). La costruzione in aggetto dovrà essere contenuta nell'inclinata di cui al- l'art. 19 del RE. 2. Costruzioni in aggetto su distacchi. Per quella porzione di zona di distacco che eccedesse i limiti minimi stabiliti dal RE e dalle Norme tecniche per l'attuazione del PR, non vi è alcun limite per le costruzioni in aggetto, salvo quanto stabilito nell'ultimo comma del presente paragrafo (così modificato con DCC n. 108 del 6 febbraio 1952). Qualora invece le costruzioni in aggetto dovessero invadere la zona dei distacchi minimi consentiti, l'aggetto non dovrà superare in sporgenza il decimo della distanza fra il fronte del fabbricato al limite del distacco minimo ed il confine di proprietà. La fronte della costruzione in aggetto non potrà superare la terza parte di ciascun fronte dell'edificio. L'aggetto non potrà essere spiccato ad altezza inferiore a 4 m dal marciapiede che circonda l'edificio con l'avvertenza che tale altezza va misurata in corrispondenza del punto più basso dell'aggetto stesso (cioè dove tale marciapiede si trova a quota più elevata, naturalmente sul prospetto considerato). Le stesse norme di cui ai due commi precedenti si applicheranno anche ai distacchi dal filo stradale imposti, per taluni isolati intensivi e semintensivi, dai Piani particolareggiati di esecuzione che a tale scopo vincolano a zone di rispetto una striscia lungo le strade di Piano regolatore. Nelle zone a destinazione estensiva (villini, villini signorili, ecc.), e qualora la costruzione in aggetto superi l'altezza di un piano, la superficie della costruzione stessa, verrà computata nella superficie coperta fabbricabile nel lotto (100 m 2 + 1/5 per la destinazione a villini, 1/6 per la destinazione a villini signorili, ecc.) 3. Indipendentemente dalle su esposte limitazioni il Comune avrà facoltà di ridurre o di vietare addirittura le costruzioni in aggetto, in tutti quei casi in cui ritenesse che le costruzioni stesse arrecherebbero pregiudizio alle esigenze estetiche o di tutela ambientale. 4. Le costruzioni in aggetto saranno tassativamente vietate in tutti gli edifici ricadenti in quella parte della zona centrale della città compresa tra piazza del Popolo, via del Babuino, vicolo del Borghetto, via Sistina, via Quattro Fontane, via XX Settembre, via XXIV Maggio, via IV Novembre, via S. Eufemia, via dei Fori Imperiali, via del Tulliano, via del Foro Romano, via S. Teodoro, via dei Cerchi, piazza Bocca della Verità, Lungotevere Aventino, ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via delle Mura Portuensi, viale di Trastevere, viale Glorioso, via Dandolo, via Morosini, via Goffredo Mameli, via Garibaldi, via della Lungara, piazzale della Rovere, via dei Penitenzieri, borgo S. Spirito, largo Alicorni, piazza Rusticucci, largo del Colonnato, via di Porta Angelica, piazza del Risorgimento, via Stefano Porcari, via Giovanni Vitelleschi, via delle Fosse di Castello, ponte San- t'Angelo, Lungotevere Tor di Nona, Lungotevere Marzio, Lungotevere in Augusta, Lungotevere Arnaldo da Brescia, via Luisa di Savoia, piazzale del Popolo. Art. 52. - Caratteristiche dei muri di prospetto e delle recinzioni I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale, debbono essere rivestiti con pietra naturale o artificiale, per l'altezza non minore di 1 m , dal piano del marciapiede. Le aree fronteggianti vie o piazze aperte al traffico devono essere recinte con muro o cancellata. I muri di cinta aventi carattere definitivo posti sulle linee delle vie o piazze sistemate o in via di sistemazione, devono avere carattere decoroso, intonato all'ambiente e con zoccolo in pietra naturale o artificiale. La suddetta prescrizione si applica anche ai muri di divisione dei giardini e dei cortili visibili dalle vie pubbliche o soggette a pubblico transito. L'altezza massima dei muri divisori interni nelle zone estensive e semiestensive non può superare 1,80 m salva la facoltà di sovrapporre reti metalliche o cancellate. Art. 53. - Deflusso delle acque pluviali - Fognoli Le acque pluviali provenienti dalla copertura di fabbricati debbono essere addotte in apposite canalizzazioni, di ampiezza proporzionata alla superficie della copertura stessa. Dette acque debbono successivamente essere convogliate nella fognatura pubblica, secondo quanto prescritto dall'art. 11 del «Regolamento per gli allacci e gli scarichi nelle fognature del Comune di Roma». La porzione inferiore delle canalizzazioni verticali addossata ai muri fronteggianti strade pubbliche deve essere, per l'altezza non inferiore a 2 m a parti- re dal suolo, di materiale resistente e sotto traccia, in modo da non fare aggetto, a meno che detta porzione inferiore sia collocata in un angolo rientrante del muro, nel quale caso non è necessario porla sotto traccia. Art. 54. - Numeri civici Gli ingressi su strade o piazze, sia pubbliche che private, debbono essere contrassegnati con targhette del tipo stabilito dal Comune e recanti il numero civico da esso determinato. Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parte della parete destinata alla targhetta. Qualora il proprietario non proceda alla riproduzione del numero civico nel modo determinato dal presente articolo, entro un mese dalla intimazione fattagli, vi provvede d'ufficio il Comune a totale spesa del proprietario. TITOLO Norme di sicurezza per le costruzioni CAPO Stabilità delle costruzioni Art. 55. - Fondazioni e murature Coloro che dirigono o eseguono lavori di costruzione o di modificazione di fabbricati, debbono provvedere, sotto la loro personale responsabilità, affinché i fabbricati stessi siano compiuti a regola d'arte, riescano solidi, rispondenti alle norme di sicurezza e d'igiene prescritte da leggi e regolamenti in vigore, ed atti alla loro rispettiva destinazione. Debbono fra l'altro essere osservate le norme seguenti: a) è vietato costruire sul ciglio o al piede dei dirupi su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi o comunque atti a scoscendere; b) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piano orizzontale e denudata del cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono es- sere convenientemente incassate. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale. c) Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, deve la muratura stessa essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a 12 cm estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a 1,50 m. I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti. |
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